Lodo Arbitrale, 4 luglio 2008 n. 91
Autore: La Redazione - Pubblicato il 24 giugno 2009
[A] Le esigenze della quotidiana attività ospedaliera si devono contemperare con quelle della razionale ed ottimale progressione dei lavori. [B] Sulla sospensione lavori per errore progettuale. [C] Sull’atto sul quale deve essere iscritta la riserva per illegittima sospensione lavori. [D] Sui c.d. “fatti continuativi”. [E] Sulla spese generali fisse e variabili
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